Art. 74
[1]Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private - Canone postale - Cartella d'oneri.
[2]L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato. I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di L. 9000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso. 16 Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per piu' di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico e' elevato a L. 18.000. 16 ((La misura dei canoni di cui ai commi precedenti puo' essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 ottobre 1989, n. 355
16La L. 25 ottobre 1989, n. 355 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "I canoni previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono elevati, rispettivamente, a lire 63.000 ed a lire 126.000"
Testo vigente dal 8 novembre 1989, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva