Art. 85
[1]Oggetti gravati di assegno
[2]Le corrispondenze possono essere gravati di assegno, mediante il pagamento di un supplemento di tassa, alle condizioni indicate nel regolamento. L'Amministrazione e' responsabile dell'ammontare dell'assegno soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo. In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o manomissione di una assicurata o di un pacco, gravati di assegno, il mittente ha diritto ad una indennita' nei limiti stabiliti per un oggetto della stessa specie non gravato di assegno.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva