Art. 70

[1]Perdita, manomissione od avaria di pacco postale - Indennita'

[2]Nel caso di perdita, manomissione od avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennita' corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennita' stabilita dal decreto previsto dall'art. 28 per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati. Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennita' viene corrisposta nella misura del valore dichiarato nel caso di smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto. Nel caso di perdita od avaria parziale, compete l'indennita' stabilita per i pacchi ordinari. Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita od avaria totale del loro contenuto, i mittenti, oltre all'indennita' hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie, escluse quelle di assicurazione.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art70 · fonte su Normattiva