Art. 86 — Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente
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[1]Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente
[2]Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo', ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purche' la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 18 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva