Art. 86Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente

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[1]Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente

[2]Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo', ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purche' la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 18 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art86 · fonte su Normattiva