Art. 87
[1]Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso
[2]E' ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una sopratassa.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva