Art. 10
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La Banca d'Italia e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva competenza e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su profili di propria competenza. (( La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalita' per le verifiche. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di societa' di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorita' di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalita' per le verifiche. )) La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare, per le materie di rispettiva competenza, con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari modalita' per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.
Testo vigente dal 22 ottobre 2003 al 1 novembre 2007 · versione 5 su Normattiva