Art. 102Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi

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Coloro che effettuano un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando un documento, destinato alla pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta. La CONSOB, entro quindici giorni dalla comunicazione, puo' indicare agli offerenti informazioni integrative da fornire e specifiche modalita' di pubblicazione del documento d'offerta, nonche' particolari garanzie da prestare. Decorso tale termine, il documento puo' essere pubblicato. Il potere della CONSOB e' esercitato nel termine di trenta giorni per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati ne' diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116. In pendenza dell'offerta, la CONSOB puo':

  • a)sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari;
  • b)dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a); In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 97, comma 4.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 28 dicembre 2007 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art102 · fonte su Normattiva