Art. 103 — Svolgimento dell'offerta
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L'offerta e' irrevocabile. Ogni clausola contraria e' nulla. L'offerta e' rivolta a parita' di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si applicano:
- a)l'articolo 114, commi 3 e 4, dalla data della pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa;
- b)l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta. L'emittente diffonde un comunicato contente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sull'offerta. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:
- a)il contenuto del documento da pubblicare nonche' le modalita' per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;
- b)la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;
- c)le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 2 si applicano, nei periodi ivi indicati, agli offerenti, ai soggetti in rapporto di controllo con gli offerenti e con l'emittente nonche' agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 12 maggio 2005 · versione 0 su Normattiva