Art. 112
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La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa puo', sentita la societa' di gestione del mercato, elevare per singole societa' la percentuale prevista dall'articolo 108.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 27 marzo 2024 · versione 0 su Normattiva