Art. 113-bis — Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti
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Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-ter, comma 2. La Consob:
- a)determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalita' di pubblicazione ((ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali,)) e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un'offerta al pubblico;
- b)puo' indicare all'emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalita' di pubblicazione;
- c)detta disposizioni per coordinare le funzioni della societa' di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, puo' affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati. Il prospetto approvato dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea e' riconosciuto dalla Consob, con le modalita' e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob puo' richiedere, con il regolamento previsto dal comma 2, la pubblicazione di un documento per la quotazione. Alla pubblicita' relativa ad un'ammissione di quote o azioni di OICR aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101.
Testo vigente dal 18 agosto 2009 al 11 marzo 2021 · versione 32 su Normattiva