Art. 115-bis — Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate
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Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attivita' lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La CONSOB determina con regolamento le modalita' di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.
Testo vigente dal 12 maggio 2005 al 13 novembre 2012 · versione 13 su Normattiva