Art. 118Casi di inapplicabilita'

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 2021 al 27 marzo 2024. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni ((del presente capo)) non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo ((1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto)). I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni

Testo vigente dal 15 dicembre 2021 al 27 marzo 2024 · versione 112 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art118 · fonte su Normattiva