Art. 120
Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
Ai fini della presente sezione, per capitale di societa' per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al cinque per cento. ((In casi eccezionali, la Consob puo', con provvedimento di carattere generale)) motivato da esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per societa' ad azionariato particolarmente diffuso. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 OTTOBRE 2012, N. 184. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:
- a)le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;
- b)i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;
- c)il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali deroghe per quest'ultima;
- d)i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico;
- d-bis)i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
- d-ter)i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
- d-quater)le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale ((...)) il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilita' del dichiarante:
- a)i modi di finanziamento dell'acquisizione;
- b)se agisce solo o in concerto;
- c)
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva