Art. 124-sexies
Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi
(( Gli investitori istituzionali comunicano al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passivita', in particolare delle passivita' a lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di gestori di attivi, come definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE, comunicano al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo di gestione, su base individuale o collettiva, con il predetto gestore di attivi:
- a)le modalita' con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passivita' degli investitori istituzionali, in particolare delle passivita' a lungo termine;
- b)le modalita' con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle societa' partecipate e a impegnarsi con tali societa' al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine;
- c)le modalita' con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore di attivi e la sua remunerazione per l'attivita' di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passivita' dell'investitore istituzionale, in particolare delle passivita' a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine;
- d)le modalita' con cui l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore di attivi, nonche' le modalita' con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione;
- e)l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi. Qualora l'accordo con il gestore di attivi di cui al comma 2 non includa uno o piu' degli elementi indicati nel medesimo comma, l'investitore istituzionale illustra in modo chiaro e articolato le ragioni di tale scelta. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet dell'investitore istituzionale o attraverso altri mezzi facilmente accessibili on-line e, salvo modifiche sostanziali, sono aggiornate su base annua. 5. Le imprese di cui all'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1), inseriscono tali informazioni nella relazione relativa alla solvibilita' e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si applicano altresi' gli articoli 47-octies, 47-novies e 47-decies del medesimo decreto legislativo.)) 89
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49
89Il D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49 ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera d)) che la presente modifica "si applica decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Testo vigente dal 10 giugno 2019, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva