Art. 125Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

Gli amministratori convocano l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale o la minore percentuale stabilita nell'atto costitutivo e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Entro il termine indicato nel comma 1, gli amministratori, in considerazione degli argomenti da trattare, possono, nell'interesse della societa', deliberare di non procedere alla convocazione. Il presidente del tribunale, su ricorso dei soci che hanno richiesto la convocazione, puo' ordinare con decreto, sentiti gli amministratori e i sindaci, la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla. Se la richiesta e' fatta da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, si applica l'articolo 2367 del codice civile.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art125 · fonte su Normattiva