Art. 126 — Convocazioni successive alla prima
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(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37)). L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, puo' essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile e' ridotto a otto giorni. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37)).
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 20 marzo 2010 · versione 9 su Normattiva