Art. 127 — Voto per corrispondenza o in via elettronica
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L'atto costitutivo puo' prevedere che il voto in assemblea sia esercitato anche per corrispondenza. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 20 marzo 2010 · versione 0 su Normattiva