Art. 128

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L'articolo 2408, secondo comma, del codice civile si applica quando la denuncia e' fatta da tanti soci che rappresentano almeno il due per cento del capitale sociale. La denuncia al tribunale prevista dall'articolo 2409, primo comma, del codice civile puo' essere presentata da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. L'atto costitutivo puo' stabilire percentuali di capitale inferiori a quelle previste dai commi 1 e 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art128 · fonte su Normattiva