Art. 132 — Acquisto di azioni proprie e della societa' controllante
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Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, n. 1, del codice civile, da societa' con azioni quotate, devono essere effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero sul mercato, secondo modalita' concordate con la societa' di gestione del mercato in modo da assicurare la parita' di trattamento tra gli azionisti. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da parte di una societa' controllata. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della societa' controllante possedute da dipendenti della societa' emittente, di societa' controllate o della societa' controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 12 maggio 2005 · versione 0 su Normattiva