Art. 134Aumenti di capitale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

Per le societa' con azioni quotate, il termine previsto dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile e' ridotto alla meta'. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo 2441, ottavo comma, primo periodo, del codice civile si applica l'articolo 126 anche se l'esclusione del diritto di opzione non e' limitata entro il quarto delle azioni di nuova emissione, a condizione che l'aumento non ecceda la misura dell'uno per cento del capitale. L'articolo 2441, ottavo comma, del codice civile si applica anche alle deliberazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione che prevedono l'offerta in sottoscrizione delle azioni ai dipendenti di societa' controllanti o controllate.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art134 · fonte su Normattiva