Art. 135-quinquies
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 2010 al 17 luglio 2012. Leggi il testo vigente →
I soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei soci stessi possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovra' trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Testo vigente dal 20 marzo 2010 al 17 luglio 2012 · versione 35 su Normattiva