Art. 137 — Disposizioni generali
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(( Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies. )) Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformita' delle disposizioni della presente sezione. Lo statuto puo' prevedere disposizioni dirette a facilitare ((l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti)). Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle societa' cooperative.
Testo vigente dal 20 marzo 2010 al 17 luglio 2012 · versione 35 su Normattiva