Art. 138
Sollecitazione
La sollecitazione e' effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega. 2. Il voto relativo alle azioni per le quali e' stata rilasciata la delega e' esercitato dal promotore. Il promotore puo' farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione
Testo vigente dal 20 marzo 2010, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva