Art. 140
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La sollecitazione e' riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle societa' di gestione del risparmio, alle societa' di investimento a capitale variabile e alle societa' di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attivita' di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime societa', gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti per le SIM.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 20 marzo 2010 · versione 0 su Normattiva