Art. 147-bis — Assemblee di categoria
Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva