Art. 206Disposizioni applicabili alle societa' alle societa' quotate in mercati diversi dalla borsa

Le disposizioni dettate dal codice civile per le societa' con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

Testo vigente dal 26 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art206 · fonte su Normattiva