Art. 149 — Doveri dell'organo di controllo
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Il collegio sindacale vigila:
- a)sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- b)sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c)sull'adeguatezza della struttura organizzativa della societa' per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonche' sull'affidabilita' di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; (c-bis) sulle modalita' di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la societa', mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi));
- d)sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla societa' alle societa' controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarita' riscontrate nell'attivita' di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione. Il comma 3 non si applica alle societa' con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, ((limitatamente alle lettere c-bis e d))), 3 e 4.
Testo vigente dal 12 gennaio 2006 al 29 aprile 2026 · versione 15 su Normattiva