Art. 151.2Responsabilita' dei componenti del collegio sindacale

I componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformita' ai doveri inerenti al loro incarico. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle societa' italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, in luogo di quanto previsto dall'articolo 2407, comma 2, del codice civile.

Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art1512 · fonte su Normattiva