Art. 172 — Irregolare acquisto di azioni
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Gli amministratori di societa' con azioni quotate o di societa' da queste controllate che acquistano azioni proprie o della societa' controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto e' operato sul mercato secondo modalita' non concordate con la societa' di gestione del mercato o diverse da quelle concordate, ma comunque idonee ad assicurare la parita' di trattamento tra gli azionisti.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 8 gennaio 2011 · versione 0 su Normattiva