Art. 174-ter — Corruzione dei revisori
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Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della societa' di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle societa' con azioni quotate, delle societa' da queste controllate e delle societa' che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilita' data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi da' o promette l'utilita
Testo vigente dal 12 gennaio 2006 al 7 aprile 2010 · versione 15 su Normattiva