Art. 237 — Funzionamento del collegio dei revisori
Il collegio dei revisori e' validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva