Art. 175
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Gli amministratori e i soci responsabili della revisione contabile della societa' di revisione che nelle relazioni, o in altre comunicazioni relative alla societa' assoggettata a revisione attestano il falso o espongono fatti non rispondenti al vero o nascondono, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della societa', sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 16 aprile 2002 · versione 0 su Normattiva