Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI E PENE - BORSA - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - REATO DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE - INCREMENTO DELLA PENA EDITTALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - SOPRAVVENUTA NORMATIVA CHE HA INCISO SULLA FATTISPECIE CRIMINOSA E SULLA PENA - NECESSITÀ DI RIESAME DELLA PERDURANTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'art. 180, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prevede per il delitto di abuso di informazioni privilegiate una pena notevolmente superiore a quella precedentemente comminata dall'omologa disposizione contenuta nell'art. 2 della legge 17 maggio 1991, n. 157. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 18 aprile 2005, n. 62, il cui art. 9 – novellando il d.lgs. n. 58 del 1998 – ha integralmente ridisegnato la disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate, in attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e delle direttive di attuazione della Commissione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. A seguito di tale intervento normativo, la figura criminosa 'de qua' – contemplata dal nuovo art. 184 del citato decreto legislativo – risulta modificata sia in rapporto alla descrizione del fatto incriminato che con riguardo alla risposta punitiva. Si impone, di conseguenza, la restituzione degli atti al giudice 'a quo' per un nuovo esame della rilevanza della questione: e ciò non tanto in rapporto al diverso regime sanzionatorio della figura criminosa (essendo evidente che la nuova disciplina legislativa, se vale senz'altro a sanare per il futuro il supposto eccesso di delega denunciato dal rimettente, resta comunque inapplicabile ai fatti anteriori, trattandosi di modifica 'in peius'); quanto piuttosto in relazione ai sopravvenuti mutamenti nella descrizione del fatto tipico, e segnatamente alla nuova e più specifica definizione dell'informazione oggetto degli abusi incriminati: mutamenti a fronte dei quali si rende necessario che il rimettente verifichi se la fattispecie concreta sottoposta al suo esame resti o meno tuttora penalmente significativa.
Reati e pene - Reato di abuso di informazioni privilegiate ('insider trading') - Asserita genericità del requisito dell’idoneità dell’informazione privilegiata ad influenzare “sensibilmente” il prezzo di strumenti finanziari - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e del principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice - Invocazione di pronuncia additiva atta a rendere più puntuale e sicura l’identificazione dell’elemento di fattispecie ritenuto carente - Attività estranea ai poteri della corte - Inammissibilità della questione.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui – nel definire l’”informazione privilegiata” come “un’informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo” – “non contiene parametri sufficientemente determinati per stabilire quando l’influenza sul prezzo dei titoli determinata dalla condotta incriminata debba considerarsi “sensibile”. I giudici rimettenti, infatti, invocano l’addizione, alla formula definitoria dell’”informazione privilegiata”, di “parametri” atti a rendere più puntuale e sicura l’identificazione dell’elemento della fattispecie, postulando così una operazione di “riempimento” dei contenuti della norma, che è estranea ai poteri della Corte, rimanendo eventualmente affidata alla discrezionalità del legislatore.
Reati e pene - Reato di abuso di informazioni privilegiate ('insider trading') - Asserita genericità del requisito dell’idoneità dell’informazione privilegiata ad influenzare “sensibilmente” il prezzo di strumenti finanziari - Denunciata lesione del principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice o, in alternativa, vizio di eccesso di delega - Carattere ancipite della questione ed errata individuazione della norma della legge di delegazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui commina, per il delitto di abuso di informazioni privilegiate, una pena superiore a quella indicata dalla legge delega 6 febbraio 1996, n. 52, o, in alternativa, dell’art. 3, comma 1, lettera c), ultima parte, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce l’entità della pena che il legislatore delegato avrebbe dovuto comminare per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle già disciplinate da leggi vigenti, tra le quali rientra il reato di ‘insider trading’. In primo luogo, infatti, il quesito è prospettato in forma di alternatività fra due distinte soluzioni, per cui, alla stregua della costante giurisprudenza costituzionale, è di per sé inammissibile; in secondo luogo, la questione di costituzionalità prospettata poggia su una erronea premessa normativa e si risolve, quanto alla prima delle censure formulate in via alternativa, in una errata individuazione della norma della legge di delegazione, alla cui stregua dovrebbe essere verificato il supposto vizio di eccesso di delega e, quanto alla seconda censura, nella impugnazione di una norma in conferente. - Sulla inammissibilità di questioni prospettate in modo ancipite, v. sentenze citate nn. 128, 159 e 299/2003.
Riguarda ancheart. 3 legge 52/1996