Art. 187-noviesOperazioni sospette

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 2005 al 29 settembre 2018. Leggi il testo vigente →

((1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le societa' di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al presente titolo. La CONSOB stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonche' le modalita' e i termini di tali segnalazioni.)) 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 aprile 2005, n. 62

12

La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".

Testo vigente dal 12 maggio 2005 al 29 settembre 2018 · versione 13 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art187novies · fonte su Normattiva