Art. 187-undeciesFacolta' della CONSOB nel procedimento penale

(( Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB esercita i diritti e le facolta' attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato. 2. La CONSOB puo' costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrita' del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensivita' del fatto, delle qualita' personali del colpevole e dell'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato.)) 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 aprile 2005, n. 62

12

La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".

Testo vigente dal 12 maggio 2005, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art187undecies · fonte su Normattiva