Art. 189 — Partecipazioni al capitale
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L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei divieti di esercizio del voto previsti dall'articolo 16, commi 1 e 2, 61, comma 7, e 80, comma 8.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva