Art. 190-quater
Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding
Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento, nonche' nei confronti dei soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 in caso di inosservanza dell'articolo 100-ter, comma 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 500.000 e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, ((comma 2)). Per i casi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503 e' fatto salvo il rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possono fare emergere la propria responsabilita' per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato. 135 Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. Salvo che il fatto non costituisca reato, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503. Nel caso di violazione della misura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lett. b), del regolamento (UE) 2020/1503, si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129
73Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che la presente modifica si applica alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.
D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128
135Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 140 su Normattiva