Art. 194-quater
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 2016 al 24 settembre 2016. Leggi il testo vigente →
[1]La Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, per le violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis ((98-ter, commi 2 e 3)), e delle relative disposizioni attuative, ((e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater)) quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', in alternativa all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, possono applicare nei confronti delle societa' o degli enti interessati una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare ed il termine per l'adempimento. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, applicano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72
61Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Successivamente la Corte Costituzionale
84Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 21 marzo 2019, n. 63 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...] nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998".
Testo vigente dal 4 giugno 2016 al 24 settembre 2016 · versione 72 su Normattiva