Art. 202
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Salvo quanto previsto dall'articolo 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all'esercizio delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b). Le competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti spettano alla CONSOB, la quale puo' coordinare con regolamento tale procedura con quella prevista dall'articolo 72.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 6 maggio 2011 · versione 0 su Normattiva