Art. 209Societa' di revisione

Le societa' di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 161. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, e' prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le societa' con azioni quotate conservano copia della relazione della societa' di revisione sul bilancio d'esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell'amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si applicano le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Testo vigente dal 26 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art209 · fonte su Normattiva