Art. 21-bis
Ricerca in materia di investimenti
((La ricerca prodotta dai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento o da terzi e utilizzata dai soggetti abilitati, dai loro clienti o dai loro potenziali clienti o a essi distribuita deve essere corretta, chiara e non fuorviante. La ricerca e' chiaramente identificabile come tale o in termini analoghi, purche' siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016.)) ((La fornitura di servizi di ricerca da parte di terzi in favore dei soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli o di altri servizi di investimento o accessori soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, qualora:))
- a)((i soggetti abilitati e il prestatore terzo dei servizi di esecuzione e di ricerca hanno concluso un accordo per definire una metodologia di remunerazione, compreso il modo in cui si tiene generalmente conto del costo totale della ricerca al momento di stabilire gli oneri complessivi per i servizi di investimento;))
- b)((i soggetti abilitati informano i propri clienti della loro scelta di pagare congiuntamente o separatamente i servizi di esecuzione e di ricerca e mettono a loro disposizione la relativa politica in materia di pagamenti dei servizi di esecuzione e di ricerca, compresi il tipo di informazioni che possono essere fornite in funzione della scelta del metodo di pagamento e, se del caso, il modo in cui i soggetti abilitati prevengono o gestiscono i conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 21 quando applicano un metodo di pagamento congiunto per i servizi di esecuzione e di ricerca;))
- c)((i soggetti abilitati valutano su base annuale la qualita', l'utilizzabilita' e il valore della ricerca utilizzata, nonche' la capacita' della ricerca utilizzata di contribuire a migliori decisioni di investimento;))
- d)((qualora i soggetti abilitati scelgano di pagare separatamente i servizi di esecuzione e di ricerca da parte di terzi, la prestazione dei servizi di ricerca da parte di terzi al soggetto abilitato e' ricevuta in cambio di uno dei seguenti elementi:))
- 1)((pagamenti diretti da parte del soggetto abilitato sulla base delle proprie risorse;))
- 2)((pagamenti effettuati da un conto di pagamento per la ricerca separato controllato dal soggetto abilitato.)) ((I soggetti abilitati che prestano servizi di gestione del portafoglio o altri servizi di investimento o servizi accessori garantiscono che la ricerca che distribuiscono ai clienti o ai potenziali clienti pagata, in tutto o in parte, dall'emittente e' qualificata come "ricerca sponsorizzata dall'emittente" solo se e' prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea per la ricerca sponsorizzata dall'emittente di cui all', paragrafo 3-quater, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.)) ((La Consob puo':))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 aprile 2026, n. 86
134con decorrenza dal 6 giugno 2026
Il D.Lgs. 29 aprile 2026, n. 86 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che il presente articolo si applica a decorrere dal 6 giugno 2026.
Testo vigente dal 22 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 138 su Normattiva