Art. 26 — Succursali e libera prestazione di servizi di Sim
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Le SIM possono operare:
- a)in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, in conformita' a quanto previsto dal regolamento indicato nel comma 2;
- b)in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:
- a)le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perche' le SIM possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi;
- b)le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorita' dello Stato ospitante e il parere della CONSOB.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 26 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva