Art. 29 — Banche italiane
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Alla prestazione all'estero di servizi e attivita' di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del testo unico bancario.
Testo vigente dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017 · versione 25 su Normattiva