Art. 34
Autorizzazione della societa' di gestione del risparmio
La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonche' all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti, del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e delle ulteriori attivita' esercitabili di cui all'articolo 33, comma 2, quando ricorrono le seguenti condizioni: 132
- a)sia adottata la forma di societa' per azioni;
- b)la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
- c)il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- d)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13;
- e)i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
- f)la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- g)venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa;
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39
132con decorrenza dal 16 aprile 2026
Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026".
D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47
133Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 4 lettera a)) che "In deroga a quanto previsto dal comma 3: a) le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 34, comma 4, 36, comma 2, 41-bis, comma 5, 41-ter, comma 3, 42, commi 1, 3 e 4-bis, 42-bis, comma 8, 44, comma 4, 47, comma 3, 48, comma 4, 49, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai procedimenti amministrativi previsti ai sensi dei richiamati articoli avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e le relative disposizioni attuative nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal presente decreto e alle relative disposizioni attuative".
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva