Art. 35-octiesScioglimento e liquidazione volontaria

Alle Sicav ((in gestione interna autorizzate)) non si applica l'articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la societa' si scioglie. Il termine e' sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra Sicav o una Sicaf. 133 ((Per le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate)), gli atti per i quali e' prevista la pubblicita' dall'articolo 2484, terzo e quarto comma, del codice civile, sono pubblicati anche con le modalita' previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della societa' e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ((e il rimborso)) di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, ((negli altri casi previsti dall'articolo 2484 del codice civile)) e, per le Sicav ((in gestione interna autorizzate)), dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione e' trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine. 133 La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. ((Si applica l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c).)) 133 Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della societa' nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Il bilancio di liquidazione e' sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed e' pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto. Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione. Per quanto non previsto dal presente articolo ((alle Sicav in gestione interna autorizzate e alle Sicaf in gestione interna autorizzate)) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile. 133

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47

133

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art35octies · fonte su Normattiva