Art. 35-sexiesdecies
Disposizioni sull'attivita' dei GEFIA sotto soglia registrati
((Il GEFIA sotto soglia registrato determina il valore delle attivita' gestite in conformita' ai criteri di valutazione previsti nello statuto, o nel regolamento dei FIA gestiti, purche' coerenti con i criteri di valutazione per i gestori, individuati con regolamento dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5). Le Sgr sotto soglia registrate per i FIA gestiti, le Sicaf sotto soglia registrate e le societa' di partenariato sotto soglia registrate possono adottare gli schemi e le modalita' di redazione dei prospetti contabili individuati con regolamento della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, numero 3).)) ((I GEFIA sotto soglia registrati non possono istituire strutture master-feeder.)) ((Nello svolgimento della propria attivita', i GEFIA sotto soglia registrati adottano la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico nel rispetto dei seguenti principi:
- a)operano con correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei FIA gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrita' del mercato;
- b)si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti;
- c)adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai FIA gestiti e dispongono di risorse adeguate e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dell'attivita';
- d)in caso di liquidazione dei FIA gestiti collaborano con i liquidatori fornendo, in particolare, le informazioni e la documentazione utili allo svolgimento dell'incarico del liquidatore.)) ((Agli esponenti dei GEFIA sotto soglia registrati si applicano le disposizioni concernenti la sospensione temporanea dalla carica di cui al regolamento previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, e, limitatamente ai requisiti di onorabilita', l'articolo 13, commi 5 e 6.)) ((L'organo con funzione di controllo del GEFIA sotto soglia registrato informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle condizioni per la registrazione.)) ((Ai GEFIA sotto soglia registrati si applica l'articolo 159, comma 1.)) ((Si applicano altresi', in quanto compatibili:
- a)gli articoli 36 e 37, commi 1 e 2, nonche' le altre disposizioni del capo II salvo diversamente indicato;
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47
133Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 4, lettera b)) che "la disciplina dettata dal titolo III, capo I-bis, sezione II-bis e dal capo I-ter della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni rispettivamente previste dall'articolo 35-novies.1, comma 3, e dall'articolo 35-quaterdecies, comma 10, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'adeguamento dei rispettivi albi e registri di vigilanza, ove precedente la scadenza del termine di cui al comma 3".
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva