Art. 43
Commercializzazione di FIA riservati
La commercializzazione di FIA e' l'offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr ((autorizzata)) o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, nei confronti di investitori professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr ((autorizzata)) o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti ivi allegati. 133 La notifica contiene:
- a)la lettera di notifica, corredata del programma di attivita' che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA;
- b)il regolamento o lo statuto del FIA;
- c)l'identita' del depositario del FIA;
- d)la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina attuativa;
- e)l'indicazione dello Stato d'origine dell'OICR master se l'OICR oggetto di commercializzazione e' un OICR feeder;
- f)se rilevante, l'indicazione dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui le quote o azioni del FIA saranno commercializzate;
- g)le informazioni sulle modalita' stabilite per impedire la commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal fine, il regolamento o lo statuto e la documentazione messa a disposizione degli investitori prevedono che le quote o le azioni dei FIA possono essere commercializzate solo nei confronti di investitori professionali;
- g-bis)i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle autorita' competenti dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia in cui la Sgr ((autorizzata)) o ((il GEFIA non UE)) intende commercializzare il FIA; 133
- g-ter)
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44
55Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 ha disposto (con l'art. 15, comma 13) che "Gli articoli 41, comma 2, lettera b), limitatamente all'operativita' negli Stati non UE, e 41-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le relative norme di attuazione, entrano in vigore a decorrere dalla data prevista nell'atto delegato adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE. La presente disciplina transitoria si applica anche agli articoli 43 e 44 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative norme di attuazione, limitatamente alle disposizioni concernenti la commercializzazione di FIA non UE da parte di un gestore o la commercializzazione di FIA italiani o UE da parte di un GEFIA non UE".
D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47
133Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva