Art. 45 — Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di societa' non quotate
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Il capitale della SICAV e' sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla societa', cosi' come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5). Alla SICAV non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile. Le azioni rappresentative del capitale della SICAV devono essere interamente liberate al momento della loro emissione. Le azioni della SICAV possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. Lo statuto della SICAV indica le modalita' di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonche' la periodicita' con cui le azioni della SICAV possono essere emesse e rimborsate. Lo statuto della SICAV puo' prevedere:
- a)limiti all'emissione di azioni nominative;
- b)particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni nominative;
- c)l'esistenza di piu' comparti di investimento per ognuno dei quali puo' essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
- c-bis)la possibilita' di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali e' comunque subordinata al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356 del codice civile. La SICAV non puo' emettere obbligazioni o azioni di risparmio ne' acquistare o comunque detenere azioni proprie.
Testo vigente dal 22 ottobre 2003 al 29 febbraio 2004 · versione 5 su Normattiva