Art. 46-quater — Altre disposizioni applicabili
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Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell'articolo 128-bis, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 e' tenuto il gestore del FIA.
Testo vigente dal 16 febbraio 2016 al 28 marzo 2026 · versione 69 su Normattiva