Art. 50-quinquies

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E' gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ((, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative)) ed e' iscritto nel registro di cui al comma 2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ((, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative)) e' riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche' ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

  • a)forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
  • b)sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
  • c)oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;
  • d)possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla Consob;
  • e)possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalita' stabiliti dalla Consob. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
  • a)alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicita';
  • b)alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;
  • c)alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita';
  • d)alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob puo' chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravita' della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2, puo' altresi' essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle societa' di gestione armonizzate.

Testo vigente dal 26 marzo 2015 al 1 gennaio 2017 · versione 63 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art50quinquies · fonte su Normattiva